Accordo di Rete

ACCORDO DI RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA – RUSSIA

Delibera n. 4/2/2019 Assemblea ordinaria n. 2 del 5.10.2019

     Visto l’art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: “… le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
Visto l’art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle Istituzioni Scolastiche;
Visto che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90;
Atteso che l’art. 45 del D.I. n. 129/2018 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi, acquisito il parere del Collegio dei Docenti;
Atteso che ogni azione di reti o consorzi di Scuole deve operare ai sensi del
D.Lgs.97/2016;
Recepito che la Legge n. 107/2015 non modifica la disciplina di rete di scopo tra ambiti diversi (artt. 70 ss.) e che anzi pone tra gli obiettivi formativi prioritari per le singole istituzioni scolastiche “la valorizzazione e potenziamento delle discipline linguistiche” (art. 1.7.a);
Considerato che le Istituzioni Scolastiche, elencate in un apposito allegato al presente Accordo di rete, foriero di integrazioni ratificate in Assemblea di rete, intendono stabilire rapporti di collaborazione tra loro e con Istituzioni Scolastiche Russe nel rispetto delle finalità esplicitate negli articoli del presente accordo, che rinnova quello preesistente per il periodo 2014/2017,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituiscono premesse facenti parte del presente accordo:
• Gli accordi culturali governativi sottoscritti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della Federazione Russa;
• Le esperienze positive maturate nel campo della cooperazione tra Italia e Russia dalle istituzioni scolastiche firmatarie.

Art. 2

II presente accordo tra le istituzioni scolastiche con lo studio curricolare della Lingua russa prende il nome
” R.I.T.A.”: RUSSIAN ITALIAN TRANSNATIONAL ACTION in prosecuzione, ottimizzazione e rilancio di quella già istituita nel 2012;

Art. 3

II presente accordo ha lo scopo di favorire la collaborazione tra le scuole con lo studio curricolare della lingua russa per:

  • Potenziare e valorizzare le iniziative didattiche e progettuali per lo sviluppo e la promozione dei processi di internazionalizzazione del PTOF;
  • Consolidare i rapporti tra scuole italiane e scuole della repubblica della Federazione Russa ai sensi degli accordi riportati in premessa;
  • Promuovere la conoscenza della lingua e della cultura russa in Italia;
  • Favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana in Russia;
  • Migliorare gli standard di insegnamento della lingua e cultura russa anche sperimentando l’utilizzo della metodologia CLIL;
  • Promuovere la cultura del confronto fra realtà socio-culturali differenti;
  • Ampliare le iniziative di cooperazione didattico educativa, promuovendo gemellaggi e progettualità comuni anche ai fini di favorire ed attuare i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento degli studenti (PCTO);
  • Ampliare lo scambio e la mobilità di docenti anche con la modalità dello job shadowing e favorire la mobilità degli studenti;
  • Offrire informazioni, conoscenze e strumenti alle istituzioni scolastiche che vogliono avviare o incrementare rapporti con le scuole russe, mettendo in comune conoscenze, competenze e risorse;
  • Attivare rapporti di collaborazione, e coprogettazione con le Università, anche ai fini di incrementare le attività di lettorato e di agevolare i percorsi di certificazione in lingua russa e il loro riconoscimento nel sistema dei CFU;
  • Attivare iniziative quali seminari di studio e convegni, o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti, disseminandone materiali ed esiti;
  • Inviare proposte al Ministero in merito al curriculo di studio e agli esami di stato.
Art. 4

II presente accordo ha per oggetto:

  • Socializzazione delle informazioni rispetto alla normativa nazionale ed internazionale;
  • Ottimizzazione delle risorse finanziarie;
  • Sviluppo delle competenze dei soggetti coinvolti;
  • Ampliamento della possibilità di accesso alle informazioni necessarie per la crescita delle comunità di apprendimento;
  • Messa in comune delle soluzioni possibili ai problemi più frequenti;
  • Sviluppo delle capacità progettuali delle scuole e dei docenti;
  • Circolazione delle buone pratiche didattiche, organizzative e di formazione in servizio dei docenti;
  • Elaborazione di strumenti di monitoraggio dei progetti, valutazione dei processi e dei prodotti, bilancio sociale sui temi specifici della Rete;
  • Condivisione delle problematiche e delle strategie relative alla didattica disciplinare e alla didattica speciale per quanto attiene la disciplina;
  • Realizzazione, gestione e implementazione di un sito web: esso sarà di norma curato dall’istituto capofila, con il contributo delle scuole in rete, oppure curato da altra scuola della rete, qualora in essa siano presenti competenze e disponibilità in tal senso.
Art. 5

Il presente accordo ha durata triennale dalla sua sottoscrizione formale, con possibilità di proroga su delibera dell’Assemblea.

Art. 6

L’Assemblea di Rete elegge la scuola capofila.
E’ previsto un comitato di gestione (denominato Board di Rete) composto da 9 membri:

  • membro di diritto il Dirigente scolastico pro-tempore della scuola capofila
  • otto membri eletti dall’Assemblea, con incarico pro-tempore di rappresentanti legali d’Istituto, individuati garantendo una omogenea distribuzione regionale, dove possibile, una scuola per ogni singola regione.

Il mandato di scuola capofila deve essere ratificato dal Consiglio d’Istituto dell’istituzione scolastica di appartenenza e cessa nel momento in cui il Dirigente scolastico pro-tempore non è più in servizio in quella istituzione.
Il trasferimento, pensionamento o possibili altre variazioni d’incarico dei membri del Board, determinano l’automatica cessazione dal ruolo assunto all’interno del Board ed il subentro del nuovo dirigente pro-tempore, previa sua accettazione. Gli incarichi hanno durata triennale, fatta salva la possibilità di delibera di recesso da parte del Consiglio d’Istituto. In caso di rinuncia o di trasferimento ad altro istituto del Dirigente della scuola capofila, la
funzione verrà svolta temporaneamente da un membro dell’organo di gestione, designato all’interno dello stesso, nelle more di nuova designazione da effettuarsi dall’Assemblea.

Le spese dei componenti del Board sono a carico delle singole scuole di appartenenza. Le spese amministrative di gestione della Rete sostenute dalla scuola capofila saranno a carico dei fondi della rete, entro un importo massimo del 4 % della disponibilità delle risorse di bilancio della rete.

Art. 7

Subito dopo la sottoscrizione con firma digitale del presente accordo, il Board si impegna a presentare al competente Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici ed il Sistema Nazionale di Valutazione del MIUR richiesta di

  • riconoscimento e accreditamento della Rete presso il MIUR;
  • riconoscimento e accreditamento presso le Istituzioni e gli Enti in Italia e all’Estero
  • partecipazione del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici ed il Sistema Nazionale di valutazione alle riunioni del Comitato di Gestione, anche attraverso un Suo delegato.
Art. 8
  1. L’assemblea generale è indetta dal Board di rete o, su richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti, per il tramite del Dirigente scolastico pro-tempore della scuola capofila. Essa si riunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando se ne presenti la necessità. Per la validità dell’assemblea vi deve essere la presenza della metà più uno dei componenti dell’Assemblea. Le scuole saranno rappresentate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato;
  2. In occasione dell’Assemblea ordinaria la rete esamina e definisce le iniziative di rete relative all’anno scolastico di riferimento, ivi incluse le proposte di soggetti esterni, italiani ed esteri, oltre alla rendicontazione annuale dell’E.F. precedente;
  3. L’Assemblea di rete delibera in merito alla gestione delle risorse finanziarie disponibili, nell’osservanza delle disposizioni previste dalla legge.
Art.9
  1. Ciascun componente della Rete è tenuto a dare il proprio contributo di conoscenze, competenze, esperienze e risorse professionali e strumentali nell’ambito delle aree individuate nell’art. 4;
  2. Ciascuna istituzione scolastica aderente alla rete è tenuta a contribuire al
    finanziamento delle attività necessarie al mantenimento della rete nella misura individuata annualmente dall’Assemblea Generale;
  3. La quota va versata entro la fine del mese di febbraio di ogni anno solare;
  4. Il mancato versamento della quota annuale per due anni consecutivi comporta la decadenza dalla rete; la scuola capofila provvederà alla verifica dell’avvenuto versamento delle quote di iscrizione entro il 31 maggio di ciascun anno solare. Al compimento della verifica la scuola capofila segnala al Board le eventuali inadempienze per i provvedimenti del caso.
Art. 10

La Rete, su parere del Board, potrà stipulare accordi, convenzioni di collaborazione e/o protocolli d’intesa con:

  1. Soggetti educativi e/o formativi (istituzioni scolastiche, ITS, Centri Professionali Regionali, Centri per l’Educazione degli Adulti, Conservatori musicali e Accademie d’arte e soggetti assimilabili), Enti Locali, Associazioni, Ordini Professionali che ne facciano richiesta formale;
  2. Reti scolastiche, Accademie ed Università russe nonché Istituzioni pubbliche e private russe, aventi le stesse finalità, che ne facciano richiesta.
Art. 11

La permanenza in rete è subordinata all’osservanza di quanto previsto nell’art.9.

Art. 12
  1. L’accordo di rete è pubblicato sul sito web della Rete R.I.T.A. ed all’albo di ciascuna istituzione scolastica ed è depositato presso le rispettive segreterie con le relative sottoscrizioni in firma digitale.
  2. Alla fine di ogni anno scolastico, con deliberazione degli OO.CC, ogni istituzione scolastica può revocare l’adesione al presente accordo dandone tempestiva comunicazione scritta al Board; in caso contrario, funziona il silenzio-assenso e la scuola rimane vincolata all’accordo di rete.
Art. 13

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano la gestione di Bilancio delle PP.AA. Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (GDPR n. 679 / 2016) e derivati, che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa, esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.

E’ parte integrante del presente Accordo l’elenco degli Istituti aderenti alla Rete R.I.T.A., unitamente alle ricevute di riscontro delle firme digitali dei rispettivi Dirigenti Scolastici

Elenco delle scuole
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Elenco scuole aggiornato settembre 2021
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Rete R.I.T.A. solo accordo di rete
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